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Deuteronomio 24 IRB20

« La legge del ripudio. Il nuovo sposo esente dal servizio militare

1. Quando un uomo prende una donna e la sposa, se poi avviene che lei non gli è più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un atto di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa sua.

2. Se lei, uscita dalla casa di quell’uomo, va e diventa moglie di un altro marito,

3. e quest’altro marito la prende in odio, scrive per lei una lettera di ripudio, gliela consegna in mano e la manda via da casa sua, o se quest’altro marito, che l’aveva presa per moglie, muore,

4. il primo marito che l’aveva mandata via non potrà riprenderla per moglie dopo che lei è stata contaminata; poiché sarebbe un’abominazione agli occhi dell’Eterno; e tu non macchierai di peccato il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità.

I pegni. Il rapimento d’uomo. La lebbra

5. Quando un uomo si sarà sposato da poco, non andrà alla guerra e non gli sarà imposto nessun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposato.

6. Nessuno prenderà in pegno le due macine, né la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita.

7. Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli d’Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e l’abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte; così toglierai via il male di mezzo a te.

8. State in guardia contro la piaga della lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i sacerdoti levitici vi insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro ordinato.

9. Ricordati di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece a Miriam, durante il viaggio, dopo che foste usciti dall’Egitto.

10. Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno;

11. te ne starai di fuori, e l’uomo a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il pegno fuori.

12. E se quell’uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno.

Il mercenario. I diritti dello straniero, dell’orfano e della vedova

13. Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti; e questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi dell’Eterno, che è il tuo Dio.

14. Non froderai l’operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, dentro le tue porte;

15. gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole; poiché è povero, e lo aspetta con impazienza; così egli non griderà contro di te all’Eterno, e tu non commetterai un peccato.

16. Non si metteranno a morte i padri per i figli, né si metteranno a morte i figli per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.

17. Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano, e non prenderai in pegno la veste della vedova;

18. ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto, e che di là, l’Eterno, il tuo Dio ti ha redento; perciò io ti comando che tu faccia così.

19. Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.

20. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare le olive rimaste sui rami; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.

21. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a cogliere i grappoli rimasti; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.

22. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando che tu faccia così.

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