Esodo 21 DB1885
1. OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:
2. Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.
3. Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.
4. Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo.
5. Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco;
6. faccialo il suo signore comparire davanti a' giudici; poi faccialo appressare all'uscio, o allo stipite della porta, e forigli l'orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo.
7. E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono.
8. Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l'avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede.
9. E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.
10. Se egli gliene prende un'altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.
11. E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni.
12. Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire.
13. Ma, quant'è a colui che non l'avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.
14. Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d'appresso al mio altare, perchè muoia.
15. Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.
16. Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l'abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.
17. Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.
18. E quando alcuni contenderanno insieme, e l'uno avrà percosso l'altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto;
19. se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l'avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch'egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.
20. E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.
21. Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro.
22. E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n'esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l'avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl'imporrà; e paghila per autorità de' giudici.
23. Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;
24. occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè;
25. arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.
26. E quando alcuno avrà percosso l'occhio del suo servo, o l'occhio della sua serva, e l'avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.
27. Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.
28. E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.
29. Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l'ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.
30. Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.
31. Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.
32. Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.
33. E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;
34. ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell'asino; e il morto sia suo.
35. E se il bue d'alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.
36. Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l'ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.